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Questo articolo è stato pubblicato il 09 gennaio 2012 alle ore 06:40.

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Gianfranco Ferranti
Tempo di verifiche per chi vuole beneficiare del nuovo regime dei minimi – in vigore dal 1° gennaio di quest'anno – e ha avviato una professione o un'impresa a partire dal 2008, o la sta per avviare. Con il provvedimento direttoriale n. 185820 dello scorso 22 dicembre il quadro è ormai chiaro e i contribuenti persone fisiche possono decidere cosa fare.
Il primo test è quello sui presupposti per accedere al regime. A tal fine occorre controllare se sussistono i requisiti previsti per il "vecchio" regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007, richiesti anche per avvalersi di quello "nuovo". Quindi nell'anno precedente devono essere stati conseguiti ricavi o compensi non superiori a 30mila euro, non devono essere stati effettuati acquisti di beni strumentali per un importo superiore a 15mila euro né cessioni all'esportazione e non devono essere state sostenute spese per lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto, eccetera. Non devono, inoltre, sussistere cause di esclusione.
Fatto questo primo controllo, bisogna verificare se l'attività avviata dopo il 2007 abbia il carattere della novità. A tal fine non deve essere stata esercitata un'attività (anche in forma associata o familiare) nel triennio precedente o proseguita quella già svolta come lavoratore dipendente o autonomo o quella d'impresa di cui era titolare un altro soggetto che nell'ultimo anno ha ottenuto ricavi superiori a 30mila euro.
Se questa doppia verifica ha esito positivo, bisogna controllare il numero di anni per i quali è possibile fruire del nuovo regime, che si applica nell'anno di effettivo inizio dell'attività (anche se anteriore al 2012) e nei quattro anni successivi. Chi non ha ancora compiuto 35 anni, però, può proseguire fino al periodo in cui è raggiunta tale età, senza dover esercitare alcuna opzione espressa.
In presenza di queste condizioni, il regime di minimi si applica "naturalmente", ma ci sono tre passaggi fondamentali per non arrivare impreparati:
e verificare, in caso di attività già esercitata nel 2011, se nell'anno sono state emesse fatture per le quali non è stato percepito, entro il 31 dicembre 2011, il corrispettivo sul quale avrebbe dovuto essere operata la ritenuta. In tal caso è opportuno inviare un nuovo documento in cui si dichiara che la ritenuta non è applicabile dato che il reddito cui le somme si riferiscono è assoggettato a imposta sostitutiva;
r effettuare, in caso di provenienza da un regime diverso da quello dei "vecchi" minimi, la rettifica della detrazione Iva disciplinata all'articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972;
t effettuare il check-up degli adempimenti contabili obbligatori: numerazione e conservazione dei documenti di acquisto; certificazione dei corrispettivi, se obbligatoria; integrazione della fattura per acquisti intracomunitari e operazioni in regime di reverse charge; iscrizione all'archivio Vies e compilazione degli elenchi Intra per gli acquisti intracomunitari.