Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 16 gennaio 2012 alle ore 08:30.
Ace batte Dit. Nel confronto fra le due misure di aiuto, è la più recente ad assicurare - a parità di condizioni - un risparmio fiscale superiore. Il nuovo incentivo per favorire la capitalizzazione delle imprese, contenuto nell'articolo 1 del Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, sembra ripercorrere in pieno lo spirito - seppure con crismi operativi differenti - già presente negli elementi caratterizzanti il vecchio sistema fiscale previsto dal Dlgs n. 466/97 (Dual income tax). Ma in realtà l'Ace garantisce effetti dall'appeal sicuramente più accattivante. Tale considerazione è strettamente condizionata dal valore del rendimento nozionale del capitale, applicato per il calcolo dello sgravio.
L'incentivo alla crescita economica (da cui l'acronimo Ace), infatti, consente la deduzione dal reddito d'impresa della resa degli incrementi di capitale in essa investito, valutata tramite l'applicazione di un coefficiente nozionale su base percentuale.
I sistemi che prevedono un premio a chi incrementa la disponibilità di capitale in azienda sono un volano per la crescita: queste norme, infatti, attribuiscono un incentivo alle imprese che decidono di incrementare la propria dotazione patrimoniale o di trattenere in azienda gli utili conseguiti anziché distribuirli fra la base partecipativa. In attesa del primo intervento ministeriale che fornisca tutte le delucidazioni applicative del caso sul nuovo incentivo, il meccanismo delineato dalla norma appare già sufficientemente chiaro.
Per apprezzarne più a fondo i benefici in rapporto al vecchio incentivo Dit, appare necessario richiamare brevemente i tratti caratteristici della vecchia misura di favore per la capitalizzazione delle imprese.
Il vecchio sistema
La Dual income tax (Dit), applicabile fino al periodo d'imposta 2002, prevedeva una tassazione duale del reddito di impresa: una parte secondo l'aliquota ordinaria e, l'altra, con un'aliquota agevolata (all'epoca del 19%), che interessava la quota di reddito ricollegabile ai nuovi apporti di capitale dei soci e agli utili d'impresa non distribuiti.
Il meccanismo disponeva che si sommassero tutti gli incrementi di capitale effettuati dal 1996 in poi, al netto delle diminuzioni registratesi. Ottenuta tale somma, alla stessa andava applicato un moltiplicatore, pari a 1,4. Il risultato ottenuto, infine, veniva moltiplicato per il coefficiente di remunerazione ordinaria (Cro). L'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 466/1997 stabiliva che il coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito venisse determinato con decreto di Finanze e Tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto del rendimento finanziario medio dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabile fino al 3 per cento, a titolo di compensazione del maggior rischio. L'impatto dell'agevolazione, quindi, dipendeva fortemente dalla misura del Cro.
Il nuovo modello
L'incentivo introdotto dalla manovra Monti (ma proposto già nella bozza di delega per la riforma fiscale presentata dal ministro Tremonti) presenta modalità applicative più vantaggiose, sotto il profilo del risparmio fiscale, rispetto a quanto contemplato dalla Dit in passato. Il "rendimento nozionale" prende il posto del "coefficiente di remunerazione ordinaria", ma il concetto è lo stesso, persino nella previsione che esso vada calcolato con lo spread del 3% rispetto al rendimento dei titoli di stato.
Il rendimento del capitale incrementale, nel caso dell'Ace, non va assoggettato a un'aliquota inferiore, come avveniva in passato, ma costituisce una vera e propria deduzione dal reddito.
Come si nota dal primo degli esempi a lato, la differente modalità di fruizione dell'incentivo assicura vantaggi non trascurabili. Supponiamo, infatti, che si applichi - così come previsto dal Dl n. 201/11 - un rendimento nozionale del capitale pari al 3%, per un incremento patrimoniale realizzato attraverso l'attribuzione di utili a riserva pari a 100mila euro. Nel caso della Dit, il beneficio fiscale fruibile in ragione di detto incremento è di 357 euro, pari al risparmio d'imposta goduto applicando al rendimento nozionale l'aliquota al 19 per cento. Nel caso dell'Ace, invece, il risparmio fiscale cresce fino a 825 euro, ottenuto detassando l'intero rendimento nozionale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
Ultimi di sezione
-
Fisco
Dichiarazioni Iva, la check list dei controlli - Attenzione alle operazioni con l'estero
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
-
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Transfer pricing con rischi penali minimi
di Antonio Iorio
-
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Cassa integrazione al massimo per 24 mesi
di di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone
-
PARLAMENTO E GIUSTIZIA
Meno vincoli sulle società tra avvocati
di Carmine Fotina e Giovanni Negri
-
FISCO E CONTABILITÀ
Dalla Cassazione via libera alla Tari differenziata per i bed & breakfast
di Pasquale Mirto
-
lavoro
Aiuto personalizzato per chi perde il posto