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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:35.

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Vorrei chiarimenti in merito alla riconferma, nel nuovo decreto "salva Italia", della detrazione del 55% relativa agli interventi per l'efficienza energetica degli edifici. In particolare se sono previsti limiti temporali della proroga, ed eventuali modifiche dell'aliquota.
La detrazione del 55% è stata prorogata di un anno dall'articolo 4, comma 4, del Dl 201/2011. Di conseguenza, si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012 (per le persone fisiche vale il principio di cassa e quindi fa fede la data del bonifico). La proroga non incide su altri aspetti della detrazione, come i tetti di spesa o la divisione in dieci rate annuali. Tuttavia, un emendamento inserito in sede di conversione estende il bonus previsto le caldaie (detrazione massima di 30.000 euro) alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dal 1° gennaio 2013, inoltre, il Dl 201 prevede che gli interventi "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia" possano beneficiare della detrazione del 36%. Nel disegno della manovra Monti, dunque, e' prevista una "sraffetta" tra i due bonus in relazione alle opere per il risparmio energetico (nel 2011, gli interventi finalizzati all'efficienza energetica che non avevano i requisiti per rientrare nel 55 potevano comunque avere il 36 per cento).

Nel 2005 ho realizzato la copertura in legno di un terrazzo esistente (sovrastante l'appartamento dove abito) beneficiando della detrazione decennale del 36%. In quell'occasione non è stata prevista la chiusura con infissi, cosa che vorrei fare invece ora in considerazione delle infiltrazioni d'acqua e dell'indubbio miglioramento dell'efficienza energetica. Poiché dalle istruzioni dell'agenzia delle Entrate sembrerebbe che non sia prevista la cumulabilità delle agevolazioni, chiedo se è possibile utilizzare per gli infissi che vorrei installare la detrazione fiscale del 55%.
La chiusura della terrazza realizza un aumento volumetrico e, in quanto tale, non fruisce della detrazione del 55% ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. La detrazione Irpef del 36% (articolo 2, comma 10, legge 191/2009) e quella del 55%, spettano per i soli interventi di recupero edilizio ed energetico che non comportino aumento di volumetria dell'abitazione (circolare 57/E/1998).
L'ampliamento volumetrico degli edifici residenziali, infatti, non può beneficiare delle due agevolazioni fiscali, in quanto si tratta di interventi su nuove parti di edifici. Non possono essere agevolati, ad esempio, l'aggiunta di una nuova ala all'abitazione, la chiusura di una veranda con opere in muratura, i lavori sul sottotetto di un edificio residenziale, con l'innalzamento della falda del tetto, o la sopraelevazione vera e propria dell'edificio, cioè l'aggiunta di un piano. I costi sostenuti "per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita", invece, possono essere agevolati al 36% (circolare ministeriale 11 maggio 1998, n. 121/E). In quest'ultimo caso, la detrazione del 55%, ad esempio, per coibentare il tetto o le pareti, è possibile solo se il sottotetto su cui si interviene è già dotato di un impianto di riscaldamento. In caso contrario, si potrà richiedere la detrazione del 55% solo per l'installazione di un impianto solare termico.
Per ciò che concerne gli interventi relativi alla copertura di terrazze o balconi, anche sovrastanti l'appartamento in cui si abita, si ritiene che la detrazione del 36% possa spettare solo se i lavori siano diretti, ad esempio, alla trasformazione degli stessi in verande non completamente chiuse lateralmente, in quanto, in tale ipotesi, non si verrebbe a realizzare un nuovo vano dell'abitazione ad aumento della cubatura della stessa (vedasi, in tal senso, la Guida dell'agenzia delle Entrate al 36% su www.agenziaentrate.it, nella quale viene ammesso il beneficio per la trasformazione del balcone in veranda, quale intervento di ristrutturazione edilizia). Alle stesse conclusioni si giunge con riferimento al 55%. Nel caso di specie, i valori di trasmittanza termica previsti nel Dm 11 marzo 2008 e successive modificazioni potrebbero conseguirsi solo coprendo interamente il volume con i vetri e ciò comporta l'aumento di volumetria. In sostanza, l'agevolazione per la realizzazione degli infissi non compete poiché, evidentemente, con la chiusura della veranda si viene a configurare, di fatto, un incremento della cubatura del fabbricato. Lo stesso vale con riferimento alla detrazione del 36% (che resta confermato solo per la tettoia aperta).

Mi accingo a rifare il tetto di casa togliendo le lastre di eternit e installando un impianto fotovoltaico. Il sottotetto non sarà abitato. Chiedo se posso rientrare negli sgravi fiscali del 55% oppure in quelli del 36 per cento.
L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non è un intervento incentivato con la detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto quando l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, parla di "pannelli solari" incentiva solo quelli "per la produzione di acqua calda". L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di elettricità non può rientrare neanche negli interventi di riqualificazione energetica, che consentono di ottenere un valore "di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno" il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (articolo 1, comma 344, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007), in quanto non "è possibile conseguire un risparmio energetico mediante la installazione di impianti volti alla produzione di energia" (risoluzione agenzia delle Entrate 20 maggio 2008, n. 207/E). Quindi, non essendo possibile beneficiare sullo stesso impianto contemporaneamente della detrazione fiscale e della "tariffa incentivante" per l'elettricità, non si pone nemmeno il problema della sua cumulabilità (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007). Nei particolari casi di "sistemi termodinamici a concentrazione solare" per la "produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica", comunque, le spese sostenute per la loro installazione possono fruire dell'agevolazione del 55% "per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica", calcolando la quota di spesa detraibile "in misura percentuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto" (risoluzione agenzia delle Entrate 7 febbraio 2011 n. 12/E).

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