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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:35.

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Invece, possono essere agevolati con la detrazione del 36% gli interventi relativi "al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia" (Legge 9 gennaio 1991, n. 10; dpr 26 agosto 1993, n. 412), come, ad esempio, gli impianti ad energia solare, eolica, idraulica, la coibentazione degli edifici, l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento e di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. L'installazione di pannelli fotovoltaici, per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma in questo caso l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto conto energia, le cui tariffe sono state aggiornate dal decreto 19 febbraio 2007.
Si ricorda, però, che l'articolo 9, comma 4, decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (fotovoltaico) prevede che le "tariffe incentivanti" per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli "impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia" (articolo 7) non siano "applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale" del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (articolo 2, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Sono proprietario di una villetta bifamiliare. Vorrei installare una stufa a pellet collegata ai termosifoni, al posto della vecchia caldaia a gas, e, se necessario, modificare anche l'impianto. Volevo chiedere se posso accedere alla detrazione del 55%. Nel caso in cui decidessi di fare anche l'isolamento esterno, "il cappotto", all'abitazione, posso accedere alle detrazioni?
La detrazione del 55% (articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220) si applica per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nell'ipotesi di impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; ovvero di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Ne consegue, quindi, che non risulta possibile fruire autonomamente della detrazione del 55% relativa all'installazione di una stufa a pellet, anche se sostitutiva della caldaia esistente. L'installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (legna, pellets, cippato, mais, biodiesel, ecc.), però, possono essere agevolati al 55%, nell'ambito della generica riqualificazione energetica generale dell'edificio, che consente di ottenere un valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% dei valori del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 344, Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Questo però dovrebbero riguardare l'intero edificio e non solo una parte della bifamiliare. La nuova caldaia a biomasse deve rispettare le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, decreto 11 marzo 2008. In alternativa, se l'intervento è realizzato su un'unità immobiliare a destinazione abitativa, si rende applicabile la detrazione del 36%, in quanto è considerata un opera finalizzata al risparmio energetico. Sono agevolati al 36%, infatti, i "generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore al 70%" (articolo 1, comma 1, lettera g, dm 15 febbraio 1992; circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E).
Riguardo al rifacimento del cappotto termico dell'edificio, questo fruisce autonomamente della detrazione del 55% (circolare ministeriale n. 36/E/2007), sempre a condizione che si conseguano i prescritti valori di trasmittanza termica. Per tale intervento il contribuente è tenuto ad acquisire la seguente documentazione:- asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti, fissati negli allegati C e D del decreto (articoli 6-9 del Dm 19 febbraio 2007); attestato di certificazione/qualificazione energetica (articolo 5 del Dm 19 febbraio 2007);- scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E del decreto (articolo 4, comma 1, lettera b, n. 2, del Dm 19 febbraio 2007).Il contribuente deve quindi inviare, esclusivamente in via telematica, all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l'attestato di certificazione energetica o quello di qualificazione energetica e la scheda informativa (non deve essere, invece, inviato il documento di asseverazione).

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