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Questo articolo è stato pubblicato il 17 gennaio 2012 alle ore 18:35.

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Volevo chiedere se la nuova imposta sugli immobili all'estero non sia in molti casi illegittima per contrasto con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Esempio pratico. Convenzione Italia-Romania, che mi riguarda direttamente. L'articolo 24, comma 1, dice testualmente: "Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati".
Inoltre l'articolo 6 comma 1 della stessa convenzione precisa che: I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati".

La convenzione contro la doppia imposizione in genere vale per le imposte sul reddito e non per le patrimoniali (come risulta anche da quella con la Romania). In ogni caso anche ai fini patrimoniali è fatto salvo il principio di esclusione di doppia imposizione in quanto è previsto che dall'imposta dovuta si detrae l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile evitando la doppia imposizione. E' evidente, comunque la necessità di verificare eventuali rischi di violazione della convenzione.

Essendo cittadino italiano residente all'estero, e quindi iscritto all'AIRE, devo pagare la tassa di 0.76% ?
Sì. Si applica l'Imu con l'aliquota prima casa solo per si ha residenza anagrafica nell'abitazione. In caso contrario si applica l'aliquota per le seconde case (0,76%). Ovviamente i comuni nel regolamento Imu potranno prevedere agevolazioni per le case posseduti da italiani residenti all'estero per motivi di lavoro. Ma si tratta di una facoltà nell'ambito dell'autonomia impositiva del comune in cui è sito il fabbricato.

Per evitare la doppia imposizione i trattati dicono chiaramente che gli immobili tributano nello Stato in cui si trovano. Nella manovra si dice che si sconterà dall'imposta dovuta dello 0,76% un credito d'imposta pari a quanto pagato nello Stato estero. Ci si riferisce alla tassa patrimoniale o all'ICI di quello Stato o a entrambe?
A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, posseduti (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) da persone fisiche residenti in Italia. L'imposta si applica con aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili, costituito dal costo d'acquisto risultante in atto, o, in mancanza di questo, dal valore di mercato. Dall'imposta dovuta si detrae l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. In sostanza in Italia è dovuta l'imposta patrimoniale per gli immobili posseduti all'estero per un importo al netto dell'eventuale imposta patrimoniale (e non sul reddito) pagata nello stato in cui si trova l'immobile. Le convenzione conto la doppia imposizione in genere fanno riferimento alle imposte sul reddito e non alle patrimoniali. E' evidente, comunque la necessità di verificare eventuali rischi di violazione delle convenzioni.

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