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Questo articolo è stato pubblicato il 19 gennaio 2012 alle ore 13:00.

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1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'articolo 150 del Dlgs 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie e in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.

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