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Questo articolo è stato pubblicato il 19 gennaio 2012 alle ore 12:56.

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1. La presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto delle normative dell'Unione europea e la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica, svolgendo le seguenti funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;
b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
d) supporta gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la presidenza del Consiglio può formulare richieste di informazioni a privati e Enti pubblici.

3. Le attività dì cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

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