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Questo articolo è stato pubblicato il 19 gennaio 2012 alle ore 12:58.

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1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del ministro della Giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato, sulla «Gazzetta Ufficiale» del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.

2. Con successivo decreto del ministro della Giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli Comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a 470 posti dì notaio. Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: «Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, e aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa».

5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: «Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.».

6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d'Appello».

7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: «a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscrìtto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5».

8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole «di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui il notaio ha sede».

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