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Questo articolo è stato pubblicato il 19 gennaio 2012 alle ore 06:42.

Il disegno di legge modifica anche la disciplina in materia di usura. In particolare, viene estesa la possibilità di ottenere un mutuo erogato dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura anche agli imprenditori dichiarati falliti. Servirà, però, un provvedimento favorevole da parte del giudice. La domanda di concessione di questo genere di mutuo deve essere presentata entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia di usura.
Anticipati anche i tempi per la concessione delle somme, prevedendo che i mutui possono essere erogati anche durante le indagini preliminari. La somma sarà, però, revocata (e bisognerà rimborsare quanto già avuto) se il procedimento penale per l'usura si conclude con provvedimento di archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere, di scioglimento o di assoluzione. I soggetti falliti potranno beneficiare anche delle elargizioni previste per le vittime del racket. Per sostenere le attività degli imprenditori vittime di richieste estorsive, inoltre, gli enti locali possono prevedere l'esonero parziale o totale dei tributi, delle tariffe o dei canoni locali. Il testo fa riferimento anche ai contratti pubblici prevedendo la risoluzione del contratto in caso di condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio.
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A PAG. 35-36
Il testo del provvedimento

Che cosa cambia
01|I SOGGETTI AMMESSI
La nuova procedura riguarderà le imprese che:
- hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila euro;
- hanno realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro;
- hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 150mila euro
02|LA PROCEDURA
Il piano dovrà fissare anche le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se divisi in classi, le garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per la liquidazione dei beni
03|LE AZIONI ESECUTIVE
Sotto la vigilanza del giudice è concessa una pausa di 120 giorni da azioni esecutive sul patrimonio dell'azienda per dare modo di condurre le trattative e raggiungere l'intesa, che sarà valida solo se sottoscritta da creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti
04|L'USURA
Anche le vittime dell'usura potranno beneficiare dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. La domanda di concessione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia di usura. Per accelerare i tempi, il ddl prevede che il mutuo potrà essere concesso anche durante le indagini preliminari, ma sarà revocato in caso di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, di scioglimento o di assoluzione

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