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Questo articolo è stato pubblicato il 19 gennaio 2012 alle ore 12:57.

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1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) "microimprese": entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.».

2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «relativa a un prodotto» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità, comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.».

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