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Questo articolo è stato pubblicato il 19 gennaio 2012 alle ore 13:02.
1. L'Autorità di cui al precedente articolo nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento.
L'Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea. In esito all'analisi, l'Autorità predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ed i contratti collettivi nazionali di settore» sono soppresse; .
b) la lettera b-bis) è soppressa.
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