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Questo articolo è stato pubblicato il 19 gennaio 2012 alle ore 12:59.
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico integrato, istituito presso l'Acquirente unico ai sensi del l'articolo 1-bis del decreto legge 8 luglio 2010, n, 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori è sanzionato da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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