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Questo articolo è stato pubblicato il 19 gennaio 2012 alle ore 12:58.

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1. L'articolo 6, comma 17, primo periodo, dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Ai fini della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da svolgersi all'interno delle, acque delimitate dal perimetro delle aree protette individuate con decreto del ministero del l'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'elenco vieno aggiornato con cadenza annuale; nel caso di istituzione di nuova area protetta restano efficaci i titoli abilitativi già rilasciati.».

2. All'articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole «stessa data» sono aggiunte le seguenti parole «in base ai quali possono essere rilasciati i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli stessi, comprese le proroghe e il rilascio delle concessioni conseguenti a un rinvenimento in un permesso di ricerca già rilasciato».

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