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Questo articolo è stato pubblicato il 21 gennaio 2012 alle ore 13:58.

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1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del Cipe, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato dai seguenti elementi;

a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al Cipe, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi; sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

2. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.

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