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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 15:05.
1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione europea.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai Cst e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.».
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, le parole: «ed i collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «e le verifiche funzionali»;
b) all'articolo 11, comma 1, del le parole: «dei collaudi» sono sostituite dalle seguenti: «delle verifiche funzionali».
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