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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 15:41.
1. Nelle more dell'operatività dell'Autorità indipendente individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le funzioni del l'Autorità di vigilanza sono svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac).
2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 1, comma 3, attribuite all'Autorità di vigilanza, nell'ambito del l'Enac è istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore della direttiva 2009/12/Ce, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza dell'Autorità di vigilanza, l'attività della Direzione, di cui al comma 2, è separata dalle altre attività svolte dall'Enac mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.
4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro Enac. Il direttore generale dell'Enac provvede all'individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione e al funzionamento dell'Autorità di vigilanza, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, previa istruttoria del l'Enac, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 1, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi al l'Enac, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonché all'eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto è ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'Enac, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente Capo.
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