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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 15:59.
1. La misura dei diritti aeroportuali, stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto può essere determinata secondo le modalità di cui al presente Capo alla scadenza dei contratti medesimi.
2. Ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi l'articolo 11-nonies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e l'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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