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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 15:03.
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità del l'opera.»;
b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: «equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro».
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