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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 16:15.
1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «armonizzati Ue» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente «b) avere sede operativa in Italia;»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente «c) le relative quote o azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;»;
c) al comma 5:
1) dopo la parola «modalità» sono inserite le parole «attuative e»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.».
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