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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 16:00.
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comitato etico» è aggiunta la seguente: «coordinatore»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comitato etico» è aggiunta la seguente: «coordinatore»;
c) al comma 3, le parole «Il parere favorevole può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilità locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento»;
d) al comma 3, le parole da «I comitati etici dei centri partecipanti» a «protocollo» sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «comitato etico» è aggiunta la seguente: «coordinatore»;
f) al comma 4, dopo le parole «comitato etico» è aggiunta la seguente: «coordinatore».
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