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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 16:25.

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1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (Ce) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (Ce) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote denominate in euro e al loro ricircolo, nonché al Regolamento (Ue) n. 1210/23010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione e al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 – (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro).
1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
- i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
- i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;
- gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla decisione della Banca centrale europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote denominate in euro e al loro ricircolo.
Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (Ce) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (Ce n. 44/2009 e dal Regolamento (Ue) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attività indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete – Cnac, presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca centrale europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (Ue), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (Ue) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate.
6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete – Cnac" presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca centrale europea nella «Guce» del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (Ue) n. 1210/2010 e specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (Ue) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (Ue) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformità alle modalità definite dagli Stati membri.
7. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla decisione della Banca centrale europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.
8. Il ministero dell'Economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle monete - Cnac" e le altre autorità nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attività di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, come modificati e integrati dal presente articolo.
9. La Banca d'Italia e il ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonché, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (Ue) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla decisione della Banca centrale europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (Ce) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (Ce) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (Ue) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla decisione della Banca centrale europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per sé inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca centrale europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla decisione della Banca centrale europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla decisione della Banca centrale europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9-a , da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorità di controllo competente perché valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo.».
b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
«Articolo 8-bis. – (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità).
1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (Ce) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (Ce) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche centrali nazionali, alla Banca centrale europea e ad altre istituzioni e organi competenti dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorità giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonché quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Se è disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote già trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è stata riconosciuta la falsità in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente.
5. Alla Banca d'Italia non è dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e dall'articolo 8 della presente legge.
7. Con decreto del ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.
Articolo 8-ter. – (Segreto d'ufficio).
1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali a esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 è sostituito dal seguente:
«152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal ministero dell'Economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.».
b) il comma 153 è sostituito dal seguente:
«153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al ministero dell'Economia e delle finanze – dipartimento del Tesoro.».
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
«153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al ministero dell'Economia e delle finanze di dati e informazioni.».
3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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