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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 15:07.
1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Si applica in ogni caso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11».
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