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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 15:56.
1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.
2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 6.
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