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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 15:40.

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1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.

2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti continua a esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, nonché fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 3, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 10, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.

3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorità previo parere del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e del ministro dell'Economia e delle finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo e alla qualità dei servizi.

4. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 3, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.

5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (Ce) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui al l'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/Ce del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (Ce) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

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