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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 16:14.

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1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «5. I cittadini del l'Unione europea abilitati al l'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'Albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.».

2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 5, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini del l'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.».

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