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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 15:54.
1. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro del l'Economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale a introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 10, comma 1.
3. L'Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministero dell'Economia e delle finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 7.
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