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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 15:07.
1. (Verifica Mef) Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché le locazioni di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, e, in ogni caso, le locazioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture, di concerto con il ministro della Solidarietà sociale, il ministro delle Politiche per la famiglia ed il ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008. Sono altresì imponibili le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»;
b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento. Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero nel caso in cui il cedente, nel relativo atto, abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nonché le cessioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro della Solidarietà sociale, il ministro delle Politiche per la famiglia ed il ministro per le Politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;»;
c) all'articolo 36, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «che effettuano sia locazioni,» sono inserite le seguenti: «o cessioni,» e dopo le parole «dell'articolo 19-bis, sia locazioni» sono inserite le seguenti: «o cessioni»;
d) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodecies è sostituito dal seguente:
«127-duodecies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata; locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;».
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