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Questo articolo è stato pubblicato il 22 gennaio 2012 alle ore 15:08.

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1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro del l'Economia e delle finanze.».

2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministeri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
«Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro del l'Economia e delle finanze.».

3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministeri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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