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Questo articolo è stato pubblicato il 23 gennaio 2012 alle ore 06:42.

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Difesa dal redditometro sotto i riflettori. In relazione ai parametri presuntivi per l'accertamento basato sul redditometro, si riscontrano spesso – oltre che questioni relative ai profili di legittimità dello strumento – ipotesi di carenza di motivazione degli atti accertativi e considerazioni legate alla necessaria revisione della presunzione applicata.
In «Guida ai controlli fiscali» n. 1/2012 viene presentato il caso di un contribuente convocato dall'amministrazione finanziaria per fornire spiegazioni in ordine allo scostamento tra il proprio reddito e quello desumibile dall'applicazione del redditometro.
In sede di contraddittorio, il diretto interessato giustifica e dimostra l'avvenuta acquisizione dei beni per effetto di dazioni patrimoniali derivanti dalla famiglia.
A quel punto, però, riceve notifica di due accertamenti, per gli anni 2006 e 2007, con riferimento alle spese di mantenimento di tali beni.
Ma non c'è soltanto questo caso. Vediamo di seguito le più recenti pronunce della giurisprudenza di merito e legittimità a seconda delle conclusioni favorevoli e contrarie al contribuente.
Le ultime pronunce di merito e legittimità
PRO CONTRIBUENTE
DEDUZIONI DIFENSIVE
È illegittimo l'avviso di accertamento fondato sulla mera applicazione dei coefficienti e parametri presuntivi di reddito derivanti dal redditometro se l'amministrazione finanziaria non ha dato conto, in sede di motivazione dell'atto impositivo, delle puntuali e dettagliate deduzioni difensive presentate dal contribuente a seguito della richiesta di chiarimenti.
Cassazione, 22 febbraio 2008
n. 4624
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Deve essere annullato l'avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria abbia determinato in via sintetica e tramite l'utilizzo dello strumento del redditometro nell'ipotesi in cui il contribuente abbia dimostrato in concreto la propria reale ed effettiva capacità contributiva e quella derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.
Ctr Firenze, 30 aprile 2008 n. 94
REDDITO INFERIORE
La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del redditometro non preclude al contribuente l'assolvimento dell'onere della prova circa la sussistenza di un reddito imponibile inferiore a quello accertato. Le presunzioni previste ex lege hanno carattere relativo e non assoluto.
Cassazione, 18 giugno 2008
n. 16472
SOLIDARIETÀ FAMILIARE
Nei rapporti tra coniugi e nell'ambito della famiglia in generale, riveste rilevanza il concetto di solidarietà economica. In base a tale principio, anche perché adeguatamente documentato, la parte contribuente ha fornito la prova della provenienza dei flussi finanziari con cui ha conseguito
gli incrementi patrimoniali.
Va quindi ritenuto censurabile l'operato dell'ufficio laddove omette ogni valutazione circa
la possibilità economica dell'intero nucleo familiare.
Ctp Crotone, 7 aprile 2011 n. 26
CONTRO IL CONTRIBUENTE
RETROATTIVITÀ
L'amministrazione finanziaria è autorizzata a operare la rettifica dell'imponibile dichiarato dal contribuente utilizzando l'accertamento sintetico fondato sull'applicazione del sistema del redditometro, anche con applicazione retroattiva dei coefficienti periodicamente stabiliti con decreto ministeriale, traslandosi sul contribuente la dimostrazione che il reddito effettivo è inferiore a quello presuntivo al medesimo imputato.
Cassazione, 11 gennaio 2008
n. 474
APPARENTE CORRETTEZZA
L'accertamento sintetico del reddito costituisce uno strumento di accertamento utilizzabile anche in caso di dichiarazione apparentemente corretta (e non solo in caso di mancata dichiarazione dei redditi o di dichiarazione palesemente non corrispondente al vero).
Cassazione, 7 aprile 2008
n. 8845
AUTO E COLF
È legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria ha determinato il reddito imponibile del contribuente, tramite l'utilizzo del redditometro, ravvisando maggiore capacità contributiva negli elementi di fatto costituiti dal possesso di un autoveicolo di grossa cilindrata e nell'ausilio di una collaboratrice domestica sulla base della dichiarazione resa dal contribuente circa l'orario di servizio prestato.
Cassazione, 11 aprile 2008
n. 9654
ONERE DELLA PROVA
L'applicazione dello strumento del redditometro non pone problemi circa la natura o meno retroattiva delle relative disposizioni ed esonera l'amministrazione finanziaria dalla prova circa la sussistenza
dei fatti ritenuti indici di maggiore capacità contributiva rimanendo
a carico del contribuente l'onere della prova della reale entità
del reddito
presuntivamente attribuitogli.
Cassazione, 23 aprile 2008
n. 10491
DISPONIBILITÀ DI BENI
Il requisito della disponibilità dei beni indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva contempla anche le ipotesi di utilizzo a qualsiasi titolo, anche di fatto, da parte di terze persone in quanto obiettivo della disciplina è l'individuazione di fonti di reddito non dichiarate.
Cassazione, 8 giugno 2011
n. 12448
Sul n. 1/2012 di «Guida ai controlli fiscali» L'approfondimento relativo alle contestazioni basate sul redditometro
www.ilsole24ore.com/gx Il fac-simile per impostare un'adeguata strategia difensiva

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