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Questo articolo è stato pubblicato il 23 gennaio 2012 alle ore 06:42.

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Il valore di un terreno edificabile definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro non può automaticamente essere utilizzato come riferimento per rettificare una maggiore plusvalenza di cessione ai fini delle imposte sui redditi. In caso contrario si imporrebbe al contribuente una prova diabolica. A stabilirlo la sentenza n. 169/44/2011 della Ctr Lombardia che conferma la decisione di primo grado.
Il caso riguarda una persona fisica raggiunta dall'accertamento di una maggiore plusvalenza sulla vendita di un terreno edificabile ai fini della tassazione separata Irpef (articolo 67 del Tuir).
La plusvalenza dichiarata dal contribuente è stata determinata sulla base della differenza tra il costo di acquisto del terreno così come risultante dalla rivalutazione fiscale effettuata ai sensi dell'articolo 7 della legge 448/2001 e il prezzo di cessione indicato nell'atto di compravendita stipulato tra le parti.
Nel rettificare in aumento l'ammontare di tale plusvalenza, l'agenzia delle Entrate ha preso a riferimento, come valore di acquisto, il costo indicato nella denuncia di successione presentata nel 2002 rettificato tenendo conto della variazione Istat, senza quindi considerare la rivalutazione fiscale effettuata ai sensi dell'articolo 7 della legge 488/2001. Mentre come prezzo di cessione è stato considerato il prezzo accertato con uno specifico avviso di liquidazione notificato ai fini dell'imposta di registro. Tale scelta è stata motivata anche dal fatto che il contribuente aveva prestato acquiescenza rispetto all'avviso di liquidazione, rinunciando quindi a impugnare.
Nel ritenere legittimo il comportamento del contribuente, la Ctr ha annullato l'avviso di accertamento. Sul fronte del costo di acquisto da prendere a riferimento – ad avviso del collegio – l'articolo 7 della legge 448/2001 prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita di terreni edificabili «può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima», a condizione che su tale valore venga corrisposta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 4 per cento. Inoltre tale valore costituisce valore normale minimo ai fini delle imposte sui redditi, di registro e ipo-catastali.
Per la sentenza, l'unica condizione richiesta per utilizzare il valore di perizia è il pagamento dell'imposta sostitutiva, quindi è legittimo prendere a riferimento tale valore, anche se questo risulti, come nel caso in esame, più alto dello stesso valore di cessione del terreno.
Sul fronte del prezzo di cessione i giudici rilevano come il contribuente abbia correttamente preso a riferimento il prezzo indicato nell'atto. La Cassazione (sentenze 1447/2004 e 14485/ 2009) ha sostenuto che l'onere di provare il superamento della presunzione di validità del valore accertato ai fini del registro nel comparto delle imposte dirette incombe sul contribuente. Ma, ad avviso della Ctr, tale onere non può tradursi nell'imporre una prova diabolica. Nel caso specifico, il contribuente ha illustrato i motivi che hanno condotto alla determinazione del prezzo e provato le movimentazioni bancarie relative. Quindi, non si può pretendere che, oltre a ciò, fornisca una prova impossibile da rendere, in quanto riferita a un accadimento mai avvenuto, ovvero la corresponsione di una somma ulteriore rispetto a quella indicata nell'atto.
Anche il fatto che l'avviso di liquidazione ai fini dell'imposta di registro sia stato definito dal contribuente, di fatto "accettando" il maggior valore poi utilizzato ai fini delle imposte dirette, non assume per i giudici un ruolo decisivo. I due comparti impositivi sono autonomi e la decisione di definire l'avviso di liquidazione pagando la maggiore imposta di registro richiesta può essere dovuta a svariate ragioni, come la volontà di evitare un lungo e costoso contenzioso.
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APPROFONDIMENTO ON LINE La sentenza della Ctr Lombardia www.ilsole24ore.com/norme

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