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Questo articolo è stato pubblicato il 25 gennaio 2012 alle ore 06:46.

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La patrimoniale su immobili e attività finanziarie estere si calcolerà nel quadro RM di Unico 2012, come riportato nelle istruzioni allegate al Modello 730 per il 2012 (che rimanda a Unico per i redditi non considerati dal modello semplificato). È questa la prima indicazione sull'impatto dichiarativo delle nuove imposte sui beni all'estero previste dall'articolo 19 del decreto-Monti, in attesa del Provvedimento del Direttore del l'Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità attuative delle nuove mini-patrimoniali e del l'approvazione del modello Unico Pf 2012.

Le istruzioni del 730/2012 prevedono che il quadro RM vada presentato, fra l'altro, anche dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sulle attività detenute all'estero. Si dovranno in tal caso capire quali saranno i rapporti fra il quadro RM e il quadro RW (il quadro sul monitoraggio).

L'articolo 19, commi da 13 a 22, del Dl 201/2011, n. 201 prevede due distinte imposte, di natura sostanzialmente patrimoniale, con riferimento rispettivamente agli immobili e alle attività finanziarie possedute all'estero dalle persone fisiche residenti (fiscalmente, deve ritenersi). Le nuove imposte si applicano già a decorrere dal 2011, in ragione della quota di possesso e del periodo di detenzione. Le regole "procedurali" da osservare saranno quelle dell'Irpef e il primo versamento per il 2011 verrà eseguito entro il 16 giugno 2012. Spetterà inoltre, il credito di imposta per le eventuali patrimoniali pagate nello Stato estero.

Per gli immobili, l'imposta è dovuta nella misura dello 0,76% sul costo di acquisto risultante dal relativo atto o dai contratti, e in mancanza di questi, sul valore di mercato localmente rilevabile. Le attività finanziarie estere sono tassate nella misura dello 0,1% per il 2011. Fermo restando che si dovrà attendere l'emanazione dei provvedimenti attuativi per avere un quadro più chiaro e completo, sembrerebbe che, in linea di principio, le attività finanziarie estere possedute per il tramite di intermediari finanziari residenti siano escluse dalla mini-patrimoniale estera e non saranno quindi oggetto di indicazione in RM, poiché su di esse verrà comunque applicato, ricorrendone i presupposti, il bollo da parte dell'intermediario (seppur con regole in parte differenti da quelle della mini-patrimoniale).

Sarà interessante verificare, inoltre, il coordinamento del quadro RW con quello RM e capire se ci sarà spazio per una "semplificazione" che eviti di indicare più volte lo stesso cespite, magari indicando anche valori differenti ed esponendo il contribuente al rischio di sanzioni.
Se infatti, da un lato, quando si parla di attività all'estero detenute da persone fisiche è oramai automatica l'associazione con il quadro RW del modello Unico, non si deve dall'altro sovrapporre pedissequamente l'ambito operativo e le regole di compilazione di tale modulo, applicate sino ad oggi, con quelli che riguarderanno l'RM. Così mentre sotto il profilo soggettivo l'obbligo di compilare l'RW riguarda non solo le persone fisiche, ma anche le società semplici, gli enti non commerciali e le associazioni professionali, la nuova imposta, in base al dato normativo, riguarda le sole persone fisiche.

Inoltre i lavoratori trasfrontalieri sono stati esonerati dall'indicare nell'RW i beni posseduti nel Paese dove lavorano, mentre, almeno in base al testo normativo, non dovrebbero essere esclusi dalla mini patrimoniale. Va anche che nell'RW scatta l'obbligo del monitoraggio nel momento in cui si supera la soglia dei 10.000 euro, mentre nel caso delle mini patrimoniali, non è prevista alcun limite esentativo, se non quello connesso ai 12 euro di imposta minima da versare, al di sotto della quale le imposte dirette non sono dovute.

Ci sono poi una serie di casi "dubbi" che andranno chiariti dalle Entrate. Si pensi, per esempio, al diritto di multiproprietà al l'estero che le istruzioni all'RW includono fra i "beni" da indicare ai fini del monitoraggio. Non sembra tuttavia che la multiproprietà, sotto il profilo della mini patrimoniale, possa essere assimilata a un diritto di proprietà o a un diritto reale immobiliare (presupposto necessario perché si applichi lo 0,76%) né a una "attività finanziaria" da assoggettare a tassazione con lo 0,1 per cento.

Per quanto concerne, inoltre, il valore delle attività finanziarie, è noto come le istruzioni al quadro RW, almeno sino allo scorso anno, richiedevano l'indicazione del costo storico, mentre ai fini della mini-patrimoniale rileverà il valore di mercato. Per quanto riguarda i conti correnti esteri cointestati, infine, è stato chiarito che il valore da indicare in RW è il 100% del saldo da parte di entrambi i cointestatari che ne hanno ciascuno la piena disponibilità. È chiaro che il principio non potrà valere per determinare la base di calcolo della mini patrimoniale, poiché si avrebbe una evidente doppia tassazione.

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