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Questo articolo è stato pubblicato il 26 gennaio 2012 alle ore 23:20.

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Crescono del 2,6% le retribuzioni convenzionali dei lavoratori all'estero. È stato emanato, infatti, il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 24 gennaio 2012 (in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale») che fissa le retribuzioni convenzionali da usare per quest'anno. Nelle nuove tabelle, l'unica novità è proprio l'incremento uniforme dei valori imponibili, cresciuti del 2,6 per cento.

I valori fissati dal decreto sono emanati in base alla legge 398/1987 che estende la tutela previdenziale ai dipendenti italiani operanti in Paesi esteri con cui l'Italia non ha stipulato convenzioni sulla sicurezza sociale (o con i quali sono in vigore accordi che coprono solo alcuni eventi), obbligando i datori di lavoro, italiani o stranieri, a versare i contributi in Italia.

Nel messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012 l'Inps ha chiarito che l'evoluzione normativa in materia di lavoro all'estero, ha esteso le garanzie previste dalla legge 398/1987 non solo ai dipendenti cittadini comunitari, ma anche a quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro. Le retribuzioni convenzionali sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.

A partire dal 2001 le retribuzioni convenzionali sono usate anche per calcolare l'Irpef sul reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di dipendenti, fiscalmente residenti in Italia, che soggiornano fuori dal territorio nazionale per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi (articolo 51, comma 8-bis del Dpr 917/1986).

L'individuazione delle retribuzioni convenzionali su cui applicare i contributi e le imposte deve avvenire così:

per operai e impiegati (esclusi quelli appartenenti ai settori industria e autotrasporto e spedizione merci) il valore forfetario (unico per ciascuna categoria di inquadramento) è determinato collocando il lavoratore nella rispettiva qualifica settoriale prevista nella specifica tabella allegata al decreto;

per gli operai e gli impiegati dei settori industria e autotrasporto e spedizione merci, per i quadri, per i dirigenti e per i giornalisti, esistono fasce di retribuzione nazionale a cui corrisponde un reddito di riferimento. Prima di individuare l'imponibile convenzionale, bisogna dunque verificare in quale fascia retributiva si posiziona il lavoratore, in base al proprio livello stipendiale.

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