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Questo articolo è stato pubblicato il 27 gennaio 2012 alle ore 10:41.

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Nessun sindaco, né monopersonale né collegiale, nella srl che abbia ricavi o patrimonio sopra a un milione di euro e che non abbia i requisiti dimensionali per la nomina obbligatoria del collegio sindacale in base all'articolo 2477, commi 2 e 3 del Codice civile.

È questo l'approdo che potrebbe avere la questione della composizione dell'organo sindacale nella srl dopo l'introduzione del "sindaco unico" nell'articolo 2477 del Codice civile, per effetto dall'articolo 14, comma 13 della legge 183/2011.

Nel Dl semplificazioni sembra profilarsi l'adozione di una norma «di interpretazione autentica» in base alla quale l'articolo 2477 del Codice civile «si interpreta nel senso che l'atto costitutivo deve prevedere obbligatoriamente la nomina di un organo di controllo, anche se monocratico, esclusivamente allorchè ricorrano le condizioni di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo 2477».

Questa norma indubbiamente non consegue la medaglia d'oro nel campionato della chiarezza e si espone di nuovo a essere "interpretata", nonostante che essa stessa professi la propria finalità di stabilire una definitiva «interpretazione autentica», vale a dire l'interpretazione che il legislatore fa di se stesso.

La querelle verte principalmente sul punto se sia mai possibile che una srl con ricavi o patrimonio superiori a un milione di euro possa non avere il sindaco collegiale, quando una spa con tale requisito dimensionale deve necessariamente avere il sindaco collegiale e non può procedere alla nomina facoltativa del sindaco unico. Dal testo della norma "interpretativa" pare discendere che:
- in tutti i casi in cui la srl è obbligata (in base al secondo e terzo comma dell'articolo 2477) alla nomina dell'organo sindacale, lo statuto «deve prevedere» o l'organo monocratico o l'organo collegiale;
- in ogni altro caso la Srl può rimanere priva del collegio sindacale.

Non viene, invece, esplicitamente previsto proprio il caso su cui c'è il "nervo scoperto" e, cioè, quello della srl che abbia ricavi o patrimonio non inferiori a un milione di euro: secondo l'interpretazione di commercialisti e notai (si veda Il Sole 24 Ore del 20 dicembre), in questo caso, per analogia con le norme della spa, l'organo sindacale della srl non solo sarebbe obbligatorio, ma dovrebbe anche essere collegiale.

Con la nuova norma interpretativa, invece, si dovrebbe concludere il contrario, secondo un ragionamento del tipo: se è vero che una srl con 10 milioni di euro di attivo e 20 milioni di fatturato può avere un sindaco unico, come è possibile che una srl con un milione di ricavi (e nessun altro parametro dimensionale rilevante) debba avere un organo sindacale collegiale? Inoltre, la norma interpretativa non interviene nemmeno sul tema se, nel caso appena descritto, sia comunque legittima la nomina di un collegio sindacale "facoltativo", fermo restando che, in base al comma 1 dell'articolo 2477, può sempre essere facoltativamente nominato un sindaco unico.

Se poi dalla norma interpretativa deriva un chiaro obbligo in sede di costituzione delle nuove srl («l'atto costitutivo deve prevedere obbligatoriamente ...»), essa nulla dice per il caso delle srl a oggi già esistenti, i cui statuti:
- o non dicono nulla sull'organo sindacale (essendo inutile che dicessero qualcosa, per il fatto che, di default, si applicava comunque l'articolo 2477 del codice civile);
- o ricopiano il testo dell'articolo 2477 nella versione anteriore alla legge 183/2011, quindi prevedendo l'organo sindacale collegiale.

In quest'ultimo caso, evidentemente, se la srl è in condizioni di nomina obbligatoria dell'organo sindacale, occorre procedere all'elezione di un organo collegiale, a meno che lo statuto non venga modificato nel senso della eleggibilità di un organo monopersonale. Se invece occorre procedere alla nomina senza che lo statuto dica alcunchè sulla composizione dell'organo, sembra non restare altro che procedere preventivamente a una modifica statutaria e poi effettuare la nomina così come previsto in statuto.

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