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Questo articolo è stato pubblicato il 27 gennaio 2012 alle ore 10:43.
La confusione è «encomiabile, apre l'opzione monocratica o collegiale per le srl con determinati requisiti, ma non contraddice la nostra interpretazione della norma, ovvero che nelle srl di maggiori dimensioni – per attrazione rispetto alla disciplina delle spa – resta valido il collegio sindacale». Il commento a caldo, all'ennesima modifica dell'articolo 38 del Dl semplificazioni su collegi ed srl, è di Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti.
Ma su fisionomia e perimetro del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata i professionisti, commercialisti e notai, non arretrano. Chiedono chiarezza una volta per tutte sulla norma, contenuta all'articolo 38 del Dl oggi all'esame del Consiglio dei ministri, che, nell'ultima versione sembra meno tranchante, ma non trova una formulazione definitiva.
Doveva chiarire la portata degli obblighi in materia di organismo di controllo ma non scioglie ancora i dubbi sugli eventuali vincoli cui sono tenute le "grandi" srl.
Tanto che i notai scelgono il basso profilo. Il presidente del Consiglio nazionale, Giancarlo Laurini, preferisce non commentare le bozze sino a quando il testo non uscirà, varato, da Palazzo Chigi.
Ma il Notariato resta fedele all'interpretazione fornita lo scorso 16 dicembre. Secondo cui, al di fuori delle srl che rispondono ai requisiti dell'articolo 2477 del Codice civile (oltre 120mila euro di fatturato, obbligo di consolidato, controllo su società tenuta alla revisione legale dei conti o quando si superano parametri su ricavi, attivi o dipendenti) e che in base alla norma modificata possono optare tra collegio o sindaco unico, per tutte le srl sopra il milione di ricavi o patrimonio netto scatta l'attrazione gravitazionale degli obblighi delle spa.
«Mi sembra chiaro – spiega invece Claudio Siciliotti, presidente dei commercialisti – che le aziende che ricadono sotto l'articolo 2477 del Codice dovranno modificare, con passaggio notarile, lo statuto per prevedere esplicitamente la nomina di un organo di controllo. Si prevede che questo sia, a scelta, collegiale o monocratico. Ma non contraddice la nostra tesi, in base alla quale nelle srl con livelli di fatturato superiori ai parametri delle spa, valgano gli stessi obblighi di queste ultime, cioè il collegio».
Siciliotti si dice favorevole a lasciare un organo di controllo "agile" per le società a responsabilità limitata di piccole dimensioni.
«Non siamo contrari al sindaco se la srl è piccola – ha concluso Siciliotti –. È però un'assurdità pensare che srl da 100 milioni di fatturato non abbiano esplicitamente alcun obbligo di dotarsi di un organismo di auditing strutturato».
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