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Questo articolo è stato pubblicato il 13 febbraio 2012 alle ore 06:44.

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La parte incorsa nella decadenza da una scadenza processuale non può invocare la rimessione nei termini facendo leva sull'incerta interpretazione delle norme in materia di definizione delle liti fiscali pendenti. A stabilirlo la sentenza n. 35/15/12 della Ctp Bari.
La pronuncia ha chiarito che tale definizione riguardava esclusivamente le liti «pendenti al 1° maggio 2011» e non quelle potenziali. Pertanto nessun dubbio poteva sussistere sull'inapplicabilità della sospensione dei termini processuali al termine di 60 giorni previsto per la proposizione del ricorso.
Il caso trae origine dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'agenzia delle Entrate comunicava a un contribuente la revoca delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 604/1954 su formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina e liquidava le imposte di registro e ipotecaria in misura ordinaria. Il ricorrente sosteneva che in pendenza del termine di proposizione del ricorso era entrato in vigore l'articolo 39 del Dl 98/2011 che prevedeva la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a 20mila euro e disponeva contestualmente la sospensione di tutti i termini processuali.
La Ctp ha rigettato la richiesta e dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo l'applicabilità dell'istituto della rimessione in termini al processo tributario, i giudici hanno ritenuto inconsistenti le giustificazioni del ricorrente in quanto la sospensione dei termini processuali disposta dall'articolo 39 del Dl 98/2011 si applica esclusivamente alle liti già pendenti alla data del 1° maggio 2011 e non anche a quelle, come nel caso in esame, instaurate successivamente a tale data. La soluzione adottata dal collegio barese risulta in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui «la decadenza da un termine processuale, compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto» (così la Cassazione n. 17704/2010).
Tuttavia, in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe (Dl 216/2011), è stata prevista l'estensione della suddetta definizione alle liti pendenti al 31 dicembre 2011. Pertanto la controversia in oggetto sarà definibile in via agevolata nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso (si veda in tal senso il punto 2.3 della circolare n. 48/E/2011) se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla legge e che, nel caso specifico, l'avviso di liquidazione abbia natura di «atto impositivo» (si veda il punto 4.4 della stessa circolare).
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