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Questo articolo è stato pubblicato il 15 febbraio 2012 alle ore 10:33.

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Pubblicato nella serata di ieri il provvedimento di attuazione dell'articolo 19, commi 6 e seguenti del Dl 201 del 2011 sull'imposta di bollo speciale e straordinaria sulle attività scudate.
La scadenza per i versamenti resta fissata a domani 16 febbraio, nonostante sia ben noto all'agenzia delle Entrate che gli intermediari, in mancanza di istruzioni idonee a decifrare il testo estremamente generico della norma, non siano ancora stati in grado di approntare le procedure necessarie per calcolare l'imposta e per individuare i soggetti passivi.

Il provvedimento si limita a precisare che:
- l'imposta è dovuta solo sulle attività finanziarie oggetto di rimpatrio materiale e giuridico, escluse quindi le regolarizzazioni;
- l'obbligo riguarda anche le imprese di assicurazione, per le polizza in regime di riservatezza, ma non è chiaro cosa accada se le polizze sono amministrate da una fiduciaria;
- in caso di assenza di provvista, l'intermediario segnala il contribuente nel modello 770, partendo dal 770/2013;
- se il rapporto è stato trasferito a un altro intermediario in regime di riservatezza, il prelievo è fatto dall'ultimo intermediario presso il quale è tenuto il rapporto, ma non è chiaro come possa quantificare i prelievi fatti presso i precedenti;
- l'intermediario uscente deve fare la comunicazione del nominativo all'Agenzia, ma pare che il contribuente possa in ogni caso evitare la comunicazione fornendo la provvista all'intermediario uscente;
- se il trasferimento è stato fatto presso un conto non segretato, l'imposta straordinaria è prelevata dall'intermediario d'origine;
- la sanzione, in caso di mancato versamento delle imposte è a carico del contribuente, il che scatenerà un probabile contenzioso con gli intermediari.

Fra gli elementi fondamentali che il provvedimento omette (nonostante le incertezze sul tema fossero ben note all'Agenzia) si segnala:
- la mancata individuazione del periodo di osservazione ai fini del tributo straordinario;
- l'assenza di una definizione del concetto di "attività ancora segretata", specie quando alcune operazioni riferite ad attività segretate abbiano comportato segnalazioni nel quadro SO del modello 770 o nel monitoraggio oppure lo scudo sia stato esibito dal contribuente in verifica;
- l'assenza di indicazioni sui dati che gli intermediari devono raccogliere per compilare il 770;
- la definizione del concetto di prelievo e dismissione;
- se il criterio del "valore di mercato" (non definito dalla legge) riguardi solo le attività quotate o anche le altre;
- i meccanismi attraverso i quali gli intermediari possono recuperare eventuali imposte prelevate e versate in eccesso. (M.Pi.)

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