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Questo articolo è stato pubblicato il 16 febbraio 2012 alle ore 07:55.

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Dopo una giornata convulsa è arrivato il comunicato stampa del ministero dell'Economia sul differimento del termine, già fissato per oggi, per il pagamento dell'imposta sulle attività scudate che riconosce le obiettive difficoltà operative segnalate dagli intermediari tenuti al versamento.

Il comunicato non prende posizione sulla durata di questo rinvio, per il quale si provvederà con il primo provvedimento legislativo utile, ma è evidente che il nuovo termine non può certo essere inferiore ai 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente per la decorrenza dei nuovi adempimenti. E il differimento potrà decorrere solo da quando saranno chiariti tutti i dubbi, oggetto di segnalazione da parte delle associazioni di categoria sin dal 7 dicembre scorso, che solo in parte sono stati risolti con l'ultimo provvedimento dell'agenzia delle Entrate. Uno dei problemi di maggior rilievo, per esempio, riguarda somme e valori prelevati dai conti segretati, non più presenti nella posizione al 6 dicembre 2011. Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria da Assofiduciaria, l'imposta "potrebbe" applicarsi sui conti tuttora detenuti dall'intermediario, limitatamente a somme o valori che nel 2011 abbiano perduto la "segretazione". E qui il provvedimento non prende posizione, in quanto parla di attività in tutto o in parte prelevate, senza porre un limite temporale, indispensabile anche per l'operatività della disposizione, ben diversa da un semplice prelievo dal saldo di un conto corrente.

La concreta applicazione della normativa presenta complessità rilevanti, che potranno essere risolte solo dopo i chiarimenti. Una breve riflessione merita anche l'enunciato del provvedimento secondo cui la sanzione del 100% dell'imposta non versata si applica a carico del contribuente, cioè di chi aveva fatto ricorso allo scudo. Questo soggetto assume quindi un ruolo primario nell'adesione al prelievo, perché deve condividere con l'intermediario sia la sua situazione di fatto tanto quella valutativa sulla segretazione o meno del dossier.

Ma, soprattutto, deve mettere a disposizione i fondi per il pagamento, non essendo l'intermediario autorizzato ad alienare la quota di titoli occorrente per versare. E se la provvista deve essere ottenuta con alienazioni di strumenti finanziari inclusi nel conto segretato, bisogna dare tempo al contribuente di scegliere cosa vendere: una scelta non condivisa comporterebbe una violazione dei doveri contrattuali di diligenza dell'intermediario. Nessuno mette in dubbio che questa imposta debba essere pagata, ma l'adempimento è impossibile senza i definitivi chiarimenti e il tempo necessario per porli in essere con la collaborazione del cliente.

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