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Questo articolo è stato pubblicato il 05 marzo 2012 alle ore 06:45.

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A CURA DI
Giorgio Confente
Dal 17 marzo saranno in vigore le novità introdotte dalla Comunitaria 2010 (legge 217/2011) e le aziende dovranno rivedere le procedure usate per registrare le fatture dei fornitori esteri, anche considerando le sanzioni previste in caso di errori o omissioni.
La novità più importante riguarda il momento di effettuazione dei servizi internazionali (resi e ricevuti): l'operazione si considererà effettuata alla data di ultimazione della prestazione, per i servizi limitati nel tempo (servizi «spot») o al momento di maturazione del corrispettivo, per i servizi periodici o continuativi. La modifica si è resa necessaria per adeguare la normativa interna a quella comunitaria, che non consente di fare riferimento al pagamento, per i servizi internazionali «generici», per i quali è previsto che l'Iva sia assolta dal cliente (articolo 66, direttiva 2006/112/Ce). Questa modifica produce, innanzitutto, l'effetto positivo di far coincidere temporalmente la dichiarazione Intrastat presentata dal soggetto estero con quella dell'operatore nazionale, perché entrambe andranno per competenza.
L'ultimazione del servizio
Il primo problema che si pone è individuare la data di ultimazione del servizio, da cui decorrono i termini per fare le registrazioni contabili: la data di ultimazione, infatti, ha una collocazione temporale piuttosto incerta, a differenza del pagamento. Il problema non si pone nel caso di prestazioni rese da fornitori comunitari, posto che l'obbligo del cliente italiano di versare l'imposta al Fisco sorge solo dopo il ricevimento della fattura e non esiste, per i servizi, un obbligo di regolarizzare l'operazione entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, così come previsto per gli acquisti di beni (articolo 46, comma 5, del Dl 331/93). Si ipotizzi, ad esempio, un servizio pubblicitario reso da una società francese e ultimato in aprile: gli obblighi di integrazione e registrazione devono essere effettuati entro la fine del mese in cui la fattura è stata ricevuta, anche se questa arriva dopo qualche mese. Più complesso è il caso delle prestazioni rese da fornitori non comunitari: per esempio, se un servizio di trasporto, svolto da un'azienda svizzera, è stato ultimato in marzo, secondo le nuove regole l'autofattura dovrebbe essere emessa entro la fine di marzo, a prescindere dal fatto che il cliente italiano abbia ricevuto la fattura del fornitore estero. Ma in molti casi il cliente italiano potrebbe anche non sapere il momento di ultimazione del servizio (ad esempio, per un servizio di riparazione) e potrebbe non avere a disposizione gli elementi essenziali per poter assolvere l'Iva con l'autofattura, come l'individuazione precisa del corrispettivo. Per risolvere questo problema, la normativa comunitaria ha imposto che il fornitore, fra gli elementi obbligatori della fattura, debba indicare anche la data di ultimazione del servizio (articolo 226 della direttiva 2006/112/CE). Ecco, dunque, un utile criterio di riferimento: il cliente può ritenere che il servizio sia ultimato quando riceve la fattura del fornitore.
Questa interpretazione, fondata sulla normativa comunitaria, consentirebbe di introdurre un elemento di semplificazione in un quadro di adempimenti che tendono costantemente ad aumentare per aziende e studi professionali.
La durata delle prestazioni
L'altro problema riguarda l'individuazione dei rapporti di durata, per i quali vale la regola della maturazione dei corrispettivi: anche in queste ipotesi, però, salvo che non risulti un espresso accordo sulla tempistica per l'emissione della fattura (si pensi a un contratto di consulenza continuativa che prevede la fatturazione trimestrale), si potrebbe fare riferimento alla data di ricevimento del documento del fornitore estero.
Per l'omessa integrazione del documento ricevuto da un fornitore comunitario di servizi, è prevista la sanzione da un minimo del 100% al 200% dell'Iva relativa, anche se la violazione non ha un riflesso effettivo sulle imposte dovute. Secondo l'interpretazione del l'agenzia delle Entrate, le sanzioni applicabili all'azienda che registra in ritardo un documento è la stessa prevista nel caso in cui il documento non sia stato mai registrato (circolare 23/E del 1999, paragrafo 2.1).
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