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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:41.
L'articolo 6 del decreto in esame abroga tra l'altro l'istituto della pensione privilegiata.
Da una lettura sistematica della norma si rileva che la disposizione non è riferita ai trattamenti previdenziali del regime generale.
Pertanto l'assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità ed ai superstiti per cause di servizio, disciplinati dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, continueranno ad essere liquidati secondo le modalità già in vigore.
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