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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:54.
Ai sensi del comma 21 dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del2011, adecorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
L'ammontare della misura del contributo è definito dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del predetto decreto-legge ed è determinato è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
Si riporta di seguito la tabella A di cui all'Allegato n. 1 del predetto decreto-legge, con l'indicazione dei Fondi di previdenza interessati dal contributo e della misura dello stesso, articolata rispettivamente per pensionati e per lavoratori, facendo inoltre presente che il predetto contributo è determinato utilizzando le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1995.
Vedi tabella A
Ai sensi della predetta norma, rimangono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.
In ogni caso, il trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarietà, non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
Si evidenzia infine che per le pensioni a carico del Fondo volo l'imponibile su cui va calcolato il contributo è quello comprensivo della quota di pensione capitalizzata.
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