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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:34.

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In via eccezionale:
a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni:
- possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;
- maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1);
b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all'A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:
- al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1.
- al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Ai fini dell'identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.
Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze rispettivamente della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia si fa rinvio a quanto illustrato al punto 3 della presente circolare.

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TAG: Fisco

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