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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2012 alle ore 18:48.
Si tratta di contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali: non è stata prestata attività lavorativa né dipendente né autonoma; è stata percepita un'indennità a carico dell'Inps; sono state percepite retribuzioni in misura ridotta. A titolo di esempio, sono accreditabili a domanda, i periodi di: servizio militare; malattia e infortunio; donazione di sangue; congedo per maternità; congedo parentale; congedo straordinario per handicap grave; aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l'assunzione di cariche sindacali. Sono, invece, accreditati d'ufficio, senza domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore è stato in cassa integrazione straordinaria, in mobilità, in contratto di solidarietà, ovvero ha percepito l'indennità di disoccupazione.
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