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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:50.

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11.2.2 Pensione anticipata
I lavoratori iscritti al Fondo volo, ai sensi del comma 3 del d.lgs. n. 164 del 1997, possono richiedere la corresponsione della pensione anticipata al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni.

11.3 Lavoratori marittimi
Continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia di età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 503 del 1992, per le seguenti categorie di lavoratori marittimi: piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, e il personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione, i quali conseguono il diritto a pensione di vecchiaia a 60 anni, gli uomini e a 55 anni, le donne.
Resta ferma, infine, la previsione di cui all'articolo 31 della legge n. 413 del 1984, secondo la quale i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni di età, a condizione cha facciano valere i requisiti previsti dalla citata norma.
Continua ad applicarsi ai lavoratori marittimi con qualifica di pilota di porto la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del2010 inmateria di decorrenza del trattamento pensionistico; continuano altresì ad applicarsi, ai sensi della predetta legge n. 122 del 2010, le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del2007 intema di decorrenza del trattamento pensionistico nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (messaggio n. 1256 del 19 gennaio 2011).

11.4 Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Ai sensi del comma 18 dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 2011 n. 214, le nuove disposizioni relative all'accesso alle prestazioni pensionistiche si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale Ferrovie.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i precedenti limiti di età previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, differenziati in relazione all'attività svolta (58, 60 o 62 per il personale "viaggiante" e di "macchina"; 65 o 66 per il restante personale), sono sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne con la graduale elevazione fino a 66 anni (art. 24, comma 6). I predetti nuovi requisiti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per la generalità dei lavoratori.

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