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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:26.
Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto in esame, la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
La disposizione riguarda i lavoratori iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.
Con riferimento a tali soggetti, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo anziché quello retributivo previsto dalla previgente normativa.
Pertanto, con riferimento ai lavoratori iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l'importo è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.
Per le modalità di calcolo della quota relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, si richiamano le istruzioni contenute nelle circolari n. 14 del 16 gennaio 1996 e n. 180 del 14 settembre 1996.
Nulla è innovato con riferimento ai soggetti in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali trova applicazione il regime di calcolo misto.
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