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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2012 alle ore 18:56.

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Sono state introdotte dalla riforma Monti-Fornero, legge 214/2011, e riguardano coloro che accedono alla nuova pensione anticipata, che ha sostituito la pensione di anzianità, prima dei 62 anni di età. In particolare, l'articolo 24, comma 10 prevede che sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1°gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; questa percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. L'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo del decreto legge 216/11, convertito dalla legge 14/12 (il cosiddetto «milleproroghe») ha previsto che la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trova applicazione, per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se questa anzianità contributiva derivi solo da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.a ricongiunzione – che è sempre a pagamento – è la possibilità di unificare la contribuzione vantata presso diverse forme previdenziali in un unico fondo con l'intento di ottenere una sola pensione. Per ottenerla si deve (in qualunque momento) presentare una domanda, sempre che i contributi da riunire non siano già stati utilizzati per la liquidazione di una pensione. Dopo aver eseguito la ricongiunzione, i contributi confluiti al fondo finale sono trattati come se fossero stati versati tutti in quella gestione e la pensione si liquida con i requisiti propri di quel fondo. Una norma (legge 29/79) offre la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps tutti gli spezzoni contributivi accumulati presso le gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti).

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