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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:21.

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Pertanto, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6.

2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
A decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni (vedi tabella)

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.
b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno2012 a2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Detto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di tre mesi, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, come previsto dal D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

TAG: Fisco, Istat

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