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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 17:50.

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Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

L'art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
Come esplicitato dalla stessa norma, le disposizioni ivi contenute sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo.
La norma in esame è ispirata ai principi e criteri di:

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;

d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

Tenuto conto delle considerazioni formulate, con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 24, ed alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento.

Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata.
Le predette prestazioni pensionistiche si conseguono esclusivamente sulla base dei requisiti di seguito illustrati.

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