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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2012 alle ore 18:51.

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La contribuzione obbligatoria non viene versata nella stessa entità dai soggetti coinvolti nel sistema; sono, infatti, previste misure percentuali diverse in relazione alla natura del rapporto di lavoro, alle caratteristiche e alle dimensioni aziendali, nonché alle varie forme di assicurazioni previste. La contribuzione più corposa è quella che riguarda il lavoro dipendente dove, in media, l'onere complessivo si attesta intorno al 39% di cui 9,19% a carico del lavoratore. Nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, l'onere viene ripartito tra committente e collaboratore nella misura di due terzi a carico del committente e di un terzo a carico del collaboratore. Nell'ambito del rapporto di associazione in partecipazione, invece, la ripartizione tra associante e associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell'onere totale. La legge 335/1995 – che ha introdotto il sistema contributivo – ha previsto che, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, debba operare un tetto (cosiddetto massimale) entro il quale è dovuta la contribuzione pensionistica. Per il 2012 il tetto è pari a 96.149 euro. Una volta raggiunto il tetto, non sono più dovuti i contributi pensionistici, mentre restano da versare le "contribuzioni minori".

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