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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2012 alle ore 18:57.

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La pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata a domanda a favore dei superstiti di lavoratori o pensionati deceduti. Assume il nome di pensione indiretta nel caso in cui il deceduto, non titolare di pensione, fosse assicurato; prende, invece, il nome di pensione di reversibilità se il deceduto era titolare di una pensione diretta (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità), ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione. Possono ottenere questo tipo di prestazione:
– il coniuge, anche se separato; se divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio;
– i figli minorenni, maggiorenni se ancora studenti (fino a 26 anni se universitari) o inabili al lavoro;
– i nipoti minori, se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati, che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico dello stesso. In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, la pensione può essere liquidata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano, alla data di morte del lavoratore e/o pensionato, a suo carico. L'importo della pensione è determinato in base a una percentuale dell'importo spettante al deceduto, diverso in relazione al grado di parentela e all'esistenza di particolari condizioni. Se il superstite titolare della pensione possiede altri redditi, il trattamento subisce una decurtazione.
È interessante osservare che, per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l'importo dell'assegno mensile viene decurtato nei casi di pensionati deceduti che, in tarda età, avevano sposato persone molto più giovani. L'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti viene ridotta nel caso in cui l'assistito abbia contratto il matrimonio dopo i 70 anni d'età e la differenza di età tra i due coniugi superi i 20 anni. Questa disposizione, tuttavia, non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili.

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