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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2012 alle ore 18:43.
L'art. 24, comma 19, del decreto in esame, con effetto dal 1° gennaio2012, hasoppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,".
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.
Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l'accesso al regime di totalizzazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs n. 42 del 2006.
Peraltro, per tali prestazioni continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 122 del 2010 e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita.
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